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L’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle nuove Aree Specifiche

a cura di Elena Anselmetti, Regione Piemonte

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 258-25537 del 22 dicembre 2022 la Regione Piemonte ha provveduto a un aggiornamento dello stato di contaminazione da prodotti fitosanitari dei corpi idrici sotterranei e ha individuate nuove misure per la mitigazione dell’inquinamento diffuso e puntuale.
Tale Provvedimento, che entra in vigore dal 1° gennaio 2023, sancisce anche dalla medesima data l’abrogazione delle precedenti Zone Vulnerabili da prodotti Fitosanitari (ZVF).

Le ZVF erano state designate in Piemonte il 17 giugno del 2003 con la deliberazione del Consiglio regionale n. 287-20269, in attuazione di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 152/99. Il provvedimento del 2003 aveva individuato, sulla base dei dati di monitoraggio relativi al biennio 2000-2001 e dello studio condotto da ARPA Piemonte i territori sovrastanti i corpi idrici sotterranei interessati dalla presenza di prodotti fitosanitari, recando altresì una proposta di interventi e di approfondimenti conoscitivi.

Il Settore Tutela delle Acque, in accordo con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel 2021 ha incaricato ARPA Piemonte di effettuare una nuova valutazione dello stato di contaminazione delle corpi idrici sotterranei, sulla base dei dati di monitoraggio ambientale relativi al sessennio 2014-2019. Oltre a valutare la mutata situazione ambientale, si è anche fatto fronte al sostanziale mutamento del contesto normativo, prendendo le mosse da quanto previsto dal d.lgs. 150/2012, che recepisce la Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva SUD) e che prevede, all’articolo 15, la possibilità di individuare Aree Specifiche su cui applicare misure di tutela.
Il nuovo atto garantisce piena autonomia regionale nella scelta delle misure più opportune, che potranno essere adottate con maggiore tempestività e flessibilità rispetto a quanto consentito dal precedente atto adottato per le ZVF ex d.lgs. 152/99.

L’individuazione delle Nuove Aree Specifiche è stata effettuata impiegando come base territoriale i corpi idrici sotterranei (Ground Water Basin, GWB), che sono l’unità di riferimento per la classificazione dello stato ambientale ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e della Direttiva specifica sulle acque sotterranee (2006/118/CE), in sostituzione delle aree idrogeologicamente separate (AIS), impiegate per la designazione delle ZVF nel 2003.

Inoltre, questa nuova individuazione permette di cogliere l’occasione, offerta dal nuovo ciclo di programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, per promuovere una sempre maggiore integrazione tra la programmazione regionale del comparto agricolo (Programma di Sviluppo Rurale – PSR), il Piano d’azione per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e quella ambientale, prevista principalmente dal Piano di gestione distrettuale del fiume Po (PdGPo).
Nelle Figure 1 e 2 sono rappresentate le ZVF individuate nel 2003 e le nuove Aree Specifiche.

Criteri di designazione

La designazione è stata effettuata a partire dai dati della rete di monitoraggio ambientale regionale delle acque sotterranee, provenienti da 379 stazioni di monitoraggio, appartenenti a 17 corpi idrici sotterranei che afferiscono al sistema di circolazione superficiale di pianura e dei principali fondovalle alpini e appenninici, e da 8 stazioni ubicate in 5 corpi idrici afferenti al sistema di circolazione collinare-montano. I dati impiegati, riferiti al periodo 2014-2019, riguardano 103 sostanze analizzate (principi attivi e metaboliti), 81 delle quali riscontrate nel sessennio di riferimento e, di queste, 44 con valori superiori al limite di legge.

L’elaborazione dei dati effettuata da ARPA ha permesso di mettere in evidenza, mediante degli indici, che tengono conto dei quantitativi di ogni sostanza e della numerosità di sostanze in ogni campione, le situazioni di vulnerazione, ossia dove le concentrazioni riscontrate superano il limite di legge (Standard di Qualità Ambientale - SQA), pari a 0,1 µg/L, e le situazioni di attenzione, che rappresentano le condizioni delineate dalla presenza di prodotti fitosanitari in concentrazione al di sotto di SQA e superiori al limite di quantificazione di 0,02 µg/L, che necessitano di un controllo continuo per monitorare eventuali superamenti.

Gli indici così definiti sono stati impiegati per classificare i corpi idrici sotterranei in classi di Vulnerazione e di Attenzione (alta, media e bassa), permettendo di rappresentare geograficamente la situazione di contaminazione che interessa le falde superficiali.
Sulla base della classificazione fornita da ARPA e delle informazioni di dettaglio relative alle singole sostanze, sono state individuate le aree specifiche (Figura 2) e le misure di intervento. Da un punto di vista territoriale, le aree designate coincidono con i principali corpi idrici sotterranei di prima falda, di fondovalle e collinari-montani.

Misure previste

Specifiche misure di tutela sono state individuate per determinate sostanze, causa di contaminazione nelle Aree Specifiche designate. Le misure riguardano singoli principi attivi e sono previste solo in quelle aree dove la contaminazione è risultata significativa alla luce dei dati di monitoraggio.
In particolare, sono state individuate criticità rilevanti per 15 sostanze attive e per 4 metaboliti, elencati in Tabella 1.
Di seguito sono descritte le misure di maggior rilievo.

E’ vietato l’utilizzo di Bentazone sulla coltura del riso.

E’ confermata la limitazione d’uso per l’Azoxystrobina, già prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2952 del 22 Febbraio 2016, il cui uso nell’areale risicolo è limitato a un solo trattamento all’anno con il divieto di aprire le bocchette di uscita delle camere di risaia per sette giorni a seguito del trattamento.

La Terbutilazina, (da cui deriva il metabolita Desetilterbutilazina), è oggetto del vigente Regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione, che ha introdotto una limitazione all’uso affinché sia impiegata ovunque una sola volta ogni tre anni nello stesso appezzamento, con un apporto massimo di 850 g/ha. Tale limitazione rappresenta per il Piemonte un inasprimento rispetto alle limitazioni d’uso già vigenti. Dal 2007, infatti, le etichette dei formulati commerciali contenenti tale sostanza attiva contemplavano la limitazione dell’uso ad anni alterni con distribuzione sulla fila nelle zone designate vulnerabili da prodotti fitosanitari (ZVF) ed erano applicate esclusivamente nell’areale dell’altopiano di Poirino, caratterizzato da forte contaminazione. Tali prescrizioni sono sostituite, dunque, dalla limitazione d’uso prevista dal Reg 2021/82 imposta a livello europeo, i cui effetti verranno valutati nel tempo.

Una misura specifica, con finalità conoscitiva, riguarda l’acido aminometilfosfonico (AMPA), metabolita dell’erbicida Glifosate, riscontrato in modo diffuso dal monitoraggio regionale. L’AMPA, oltre che da fonti agricole, può derivare dalla degradazione di composti fosfonati impiegati in ambito industriale e, proprio al fine di chiarire la natura delle fonti di questo metabolita, è stata prevista un’attività di approfondimento dedicata.

Inoltre, per queste e per tutte le altre sostanze sono previste misure di formazione degli operatori e di assistenza tecnica, finalizzate a promuoverne un uso corretto e sostenibile.

I dati di monitoraggio hanno anche evidenziato la presenza di fenomeni di inquinamento cosiddetto “puntuale”, localizzati su singoli punti di monitoraggio e presumibilmente causati da un uso scorretto dei prodotti fitosanitari, specialmente nelle fasi di preparazione della miscela fitoiatrica, di lavaggio delle attrezzature o di gestione della miscela residua, o da sversamenti accidentali. Per fare fronte a questa problematica sono individuate delle misure specifiche volte a promuovere l’adozione di sistemi semplici e funzionali per la gestione delle acque nelle fasi di preparazione della miscela nonché per la gestione delle acque di lavaggio, al fine di ridurre l’inquinamento delle acque. Tali misure interesseranno l’intero territorio regionale e potranno essere sostenute dalla prossima programmazione PAC 23-27 (SRD02).

 

 

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FIGURA 1. Zone vulnerabili da fitosanitari (ZVF) designate con deliberazione del Consiglio regionale n.287-20269, 17 giugno 2003; dati del biennio 2000-2001 e delimitazione sulla base delle aree idrogeologicamente separate (AIS).

FIGURA 2. Nuove Aree Specifiche designate con DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022; dati del sessennio 2014-2019 e delimitazione sulla base dei corpi idrici sotterranei (GWB).

TABELLA 1. Sostanze e metaboliti individuati come causa principale di vulnerazione in almeno uno dei GWB designati e relativo numero e percentuale (sul totale delle determinazioni) di superamenti nel periodo 2014-2019, sull’intero territorio regionale.

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