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Dentro le legge 1/2019: Agricoltura sempre più multifunzionale

A cura di Ludovica Crolle – Regione Piemonte, Direzione Agricoltura

 

Nel corso degli ultimi anni si è consolidata, ai vari livelli istituzionali (europeo, statale, regionale), la consapevolezza che l’agricoltura possa svolgere un ruolo importante anche nell’ambito dei servizi alla persona (servizi sociali/terapeutico-assistenziali), rientranti nelle più ampie politiche di welfare.

L’agricoltura sociale

L’esigenza di dare una definizione chiara e univoca di agricoltura sociale discende in primo luogo dall’Unione europea. Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha adottato il 13 dicembre 2012, il parere d’iniziativa sul tema proponendo la seguente definizione: “un insieme di attività - ad esempio riabilitazione, terapia, posti di lavoro protetti, apprendimento permanente e altre attività intese ad agevolare l'inserimento sociale che impiegano risorse agricole, sia vegetali sia animali, al fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o periurbane. In questo senso, scopo dell'agricoltura sociale è, tra l'altro, creare le condizioni, all'interno di un'azienda agricola, che consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro benessere”.

Attualmente nell'agricoltura sociale si possono distinguere quattro settori principali di attività:
• attività rieducative e terapeutiche
• inserimento nel mondo del lavoro e inclusione sociale
• attività pedagogiche
• servizi di assistenza alla persona.

Sul territorio regionale sono numerose le attività e le iniziative che possono collocarsi nell’ambito dell’agricoltura sociale, tuttavia l’assenza di un quadro normativo omogeneo, sia a livello europeo sia a livello statale e regionale, non ha facilitato la gestione di una materia già di per sé complessa e multidisciplinare.
Con la legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, il Parlamento italiano ha approvato una normativa generale e di indirizzo e il testo regionale recepisce i principi contenuti nella legge statale.

La finalità è quella di formalizzare e regolare un’attività che è già consolidata nel territorio piemontese attraverso attività ed esperienze molto diversificate che vanno dal recupero e reinserimento lavorativo di soggetti con problemi di dipendenza (droga e alcool) all’agricoltura terapeutica (ortoterapia, ippoterapia ecc.), con disabili fisici e psichici, ma anche il reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate (minori a rischio, disoccupati di lunga durata, ecc.) e l’attività agricola volta al miglioramento del benessere e della socialità (agriasilo, orti per gli anziani, ecc.).
Nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020, l’agricoltura sociale é stata inserita in apposite misure dando risposta ad un’esigenza di buone pratiche che nasce dal basso, alle quali s’intende conferire la dignità che meritano e sostegni economici mirati.

La multifunzionalità

Le disposizioni sono così articolate:
• gli ambiti e le attività multifunzionali (Articolo 16) che il settore agricolo può svolgere: economiche, ambientali e sociali attraverso, rispettivamente, la produzione, la tutela e conservazione del paesaggio e l’erogazione di servizi alla persona;
• la disciplina dell’agricoltura sociale in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 141 attraverso l’istituzione dell’elenco delle fattorie sociali (Articolo 16) e dell’Osservatorio regionale sull’Agricoltura sociale;
• la disciplina delle fattorie didattiche (Articolo 17), ovvero le imprese agricole che svolgono attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle famiglie e che in Piemonte sono, ad oggi, oltre trecento;
• l’istituzione del presidio agricolo di prossimità (Articolo 18), ovvero la possibilità per l’imprenditore agricolo di strutturare spazi dell’azienda per l’erogazione di servizi di varia natura, per rispondere alle necessità quotidiane della collettività nei territori svantaggiati.

L’agriturismo

L'agriturismo trova le sue remote origini in attività che agricoltori e contadini prestavano a turisti o forestieri di passaggio, come la vendita di prodotti propri, l'affitto di camere per la stagione o l'ospitalità saltuaria. Nella società moderna l'agriturismo è profondamente mutato, essendo diventato una risposta alle esigenze della civiltà industriale di riavvicinamento e contatto con i luoghi di origine. Le aziende agricole si caratterizzano oggi come un luogo non solo di produzione ma anche di proposta delle attività contadine di trasformazione e di artigianato: spazi ove la cultura e le tradizioni possono diventare una risorsa per attività lavorative, creative e dinamiche.
Peraltro l’agriturismo è l’aspetto più conosciuto e diffuso della multifunzionalità agricola: da una recente rilevazione statistica nazionale, nel 2016 risultano oltre 1.300 gli agriturismi attivi in Piemonte.

Per questi motivi si è reso necessario innovare la normativa regionale risalente al 1995 e con la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 ed i successivi regolamenti attuativi, è stata riordinata la disciplina. A distanza di oltre due anni, è emersa l’opportunità di semplificare ulteriormente le procedure amministrative, anche a causadell’intensa attività di formulazione di pareri sull'interpretazione della norma, richiesta alle due direzioni regionali competenti.

Il riordino complessivo della normativa regionale in ambito agricolo ha così fornito l’occasione per intervenire anche sulla disciplina dell’agriturismo. I contenuti sostanziali della legge regionale 2/2015 sono stati inseriti all’interno del Testo Unico, tenendo conto delle esigenze di semplificazione e trasparenza, frutto dell’esperienza maturata. Il testo proposto si pone l'obiettivo di promuovere e disciplinare l'agriturismo e l’ospitalità rurale familiare in un contesto organico al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori nelle zone rurali, valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche e da agricoltura integrata, tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale e favorire i rapporti tra città e campagna.

 

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