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Domande e risposte sulla Legge 1/2019

La legge regionale 63/1978 è stata abrogata abrogata, insieme a una trentina di altre leggi. Come verrà sostituita?

La legge 63 ha rappresentato un passaggio importante nella Regione Piemonte degli anni 70 che avviava i suoi primi passi. Appena successiva al D.P.R. 616, che assegnò le funzioni in materia di agricoltura alle Regioni, e alla legge “Quadrifoglio” di Marcora, la legge 63 ha rappresentato in quegli anni un importante esempio del ruolo regionale nella materia agricola e ha retto, con minimi correttivi, per molti anni.

Tuttavia, ormai da molto tempo, risultava evidente che la sovrapposizione di disposizioni regionali aveva generato un quadro normativo molto frammentario e disorganico. Accanto ai cambiamenti intervenuti nelle politiche agricole nel corso di questi quarant'anni, anche dal punto di vista della pubblica amministrazione lo scenario è del tutto diverso ed in forte e rapido mutamento.

Era ormai urgente dotarsi di una norma che accogliesse le nuove sfide lanciate per il miglioramento dell’infrastruttura amministrativa, strumento imprescindibile per attuare politiche agricole in grado di definire nuovi ruoli ed obiettivi dentro spazi d’azione declinati nella logica della semplificazione.
Per fare un solo esempio: una nuova norma deve necessariamente “incorporare”, dare evidenza del processo di evoluzione digitale che ha coinvolto la pubblica amministrazione piemontese in particolare in campo agricolo nel corso degli ultimi anni. Tale processo impone con urgenza la ridefinizione delle regole che governano i rapporti della stessa Pubblica amministrazione con i propri utenti perseguendo l'obiettivo di un’ amministrazione aperta (open gov).

Quali sono stati gli obiettivi del lavoro normativo?

Il punto di partenza ed obiettivo principale del nuovo provvedimento è stato quello di riordinare la materia agricoltura e sviluppo rurale con la razionalizzazione dell’intero impianto normativo, ormai profondamente mutato anche e soprattutto per il ruolo assunto dall'Unione europea nella politica agricola. Il riordino non è stato immune dalla difficoltà di collocare in un unico provvedimento l’ampio ed articolato panorama legislativo agricolo regionale che coinvolge ambiti diversi, in alcuni casi caratterizzati da una forte specificità.

Tale obiettivo, inoltre, non poteva prescindere dalla necessità di garantire la qualità della normazione; per questo si sono apportate innovazioni e si sono fatte confluire in un unico testo le disposizioni non superate dall’evoluzione normativa, anche di livello europeo, procedendo alla loro riformulazione e curandone la relativa impostazione sistematica. E' stato un lavoro durato mesi, che ha coinvolto l'intera struttura tecnica della Direzione Agricoltura, con un rilevante e inedito sforzo collegiale di progettazione, sulla base delle esperienze e professionalità maturate negli anni e con un confronto continuo e serrato con l'Assessore, che ha orientato tale lavoro, senza tralasciare il coinvolgimento delle parti economiche e sociali già iniziato nella fase di elaborazione e proseguito in Consiglio regionale.

Come mai nella nuova legge non vi sono articoli dedicati ad alcuni temi importanti, come ad es. l'agricoltura biologica?

La scelta fatta è stata quella di non riprodurre norme già presenti a livello europeo o nazionale. L'esempio dell'agricoltura biologica è utile per spiegare tale scelta. Come è noto sull'agricoltura biologica vi è il recente regolamento 848 del 2018, che sostituirà il regolamento vigente 834 del 2007, il regolamento 625 del 2017 e anche norme nazionali, quali il d.lgs. 20/2018 e il decreto 6793 del 18 luglio 2018, oltreché numerose circolari applicative. Dal punto di vista delle regole, non vi è nulla da aggiungere a livello regionale, anzi risulterebbe un inutile appesantimento.

Nella nuova legge c'è lo spazio, nell'ambito del programma regionale degli interventi, per progettare interventi specifici a sostegno dell'agricoltura biologica, da affiancare alle misure già presenti nel Programma di Sviluppo Rurale. Lo stesso ragionamento vale per altri comparti.

Disporre di un testo unico garantisce stabilità e longevità normativa?

La delegificazione, anche in attuazione del principio della semplificazione normativa, è stata nei fatti una scelta obbligata, rappresentando essa l’unico strumento in grado di garantire l’adeguatezza della norma ad una situazione in continua e rapida evoluzione: nella legge si trovano i principi ed i criteri generali, nei regolamenti e nelle deliberazioni della Giunta regionale la disciplina degli aspetti puntuali di carattere tecnico e di gestione specifica.

Nel momento in cui si renderà necessario apportare modifiche al testo normativo, il legislatore potrà ricorrere a questi strumenti, più rapidi e facilmente gestibili a livello amministrativo. In questa realtà che cambia rapidamente anche le leggi hanno bisogno di una manutenzione permanente.

Come verrà data attuazione alla Legge?

La legge entrarà in vigore all'approvazione del bilancio regionale; da quel momento in poi, la sfida sarà la sua attuazione. I principi nella legge regionale infatti hanno bisogno delle norme attuative, ossia oltre una ventina tra regolamenti e deliberazioni della Giunta regionale che dovranno essere predisposti ed è questo il lavoro al quale la Direzione Agricoltura si dedicherà nel 2019. In questa realtà che cambia rapidamente anche le leggi hanno bisogno di una manutenzione permanente.

 

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