Salta al contenuto principale

“Prodotto di montagna”: un’indicazione facoltativa che fornisce valore aggiunto

Fabrizio Vidano - Regione Piemonte, Direzione Agricoltura

 

L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” rappresenta una novità nel panorama delle produzioni agroalimentari di qualità riconosciute dall’Unione Europea; per la prima volta l’Unione ha ritenuto infatti opportuno introdurre e normare un secondo ordine “semplificato” di regimi di qualità (oltre a quello già da tempo definito delle Denominazioni di Origine Protette - DOP, delle Indicazioni Geografiche Protette – IGP e delle Specialità Tradizionali Garantite – STG, riunite peraltro ora in un unico regolamento) capaci di conferire valore aggiunto ai prodotti e da utilizzare su base volontaria.
Tale “indicazione facoltativa” è stata istituita a livello comunitario con il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 31), nei mesi scorsi il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha provveduto a definire le modalità di attuazione a livello nazionale fissando gli obblighi a carico degli operatori e le procedure di competenza delle Regioni, che a loro volta potranno definire ulteriori procedure operative.

Come si definisce un prodotto di montagna

In base al dettato comunitario, l’indicazione “Prodotto di montagna” può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea per i quali:

  • sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
  • nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna.

E’ bene precisare che tale strumento, seppur inserito nel regolamento sui regimi di qualità, non rappresenta un vero e proprio “regime” nel senso tecnico del termine, in quanto non prevede disciplinari di produzione e, di conseguenza, l’attività di Organismi di controllo volti a certificarne la corretta applicazione (principio che sta invece alla base delle DOP, delle IGP, delle STG ecc.).
L’indicazione “prodotto di montagna” può essere utilizzata in relazione a tutti quei prodotti provenienti dalle aree montane del territorio dell’Unione (individuate dai singoli Stati) che rispettano regole comuni definite a livello comunitario; sarà responsabilità degli operatori, all’atto dei controlli, dimostrare di aver rispettato tali regole.
I requisiti necessari affinché gli operatori possano utilizzare tale indicazione, comprese le eventuali deroghe applicabili, sono stati specificati nel Regolamento delegato (UE) N. 665/2014:

  • Per i prodotti di origine animale: gli animali devono aver trascorso almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zona di montagna mentre, nel caso di animali transumanti, devono aver trascorso almeno un quarto del loro ciclo di vita in pascoli di transumanza nelle zone montane.
  • Relativamente ai mangimi: la proporzione della dieta annuale degli animali allevati, espressa in percentuale di materia secca deve essere almeno il 50% (25% per i suini e 60% per i ruminanti).
  • Per i prodotti dell’apicoltura: le api devono aver raccolto il nettare e il polline esclusivamente in zona di montagna; lo zucchero utilizzato per l’alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.
  • Per i prodotti di origine vegetale: le piante devono essere coltivate unicamente in zona di montagna.
  • Relativamente agli ingredienti: i prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato, erbe, spezie e zucchero possono provenire da zone non montane purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.
  • Relativamente alle operazioni di trasformazione: la produzione di latte alimentare e prodotti lattiero caseari (esclusivamente per gli impianti già in funzione al 3 gennaio 2013), la macellazione di animali e il sezionamento e disossamento delle carcasse e la spremitura dell’olio di oliva possono aver luogo al di fuori delle zone di montagna purché la distanza degli impianti dal confine amministrativo di tali zone non superi i 30 km.
prod montagna 3
 

Gli obblighi per gli operatori

Col Decreto 26 luglio 2017 il MIPAAF ha provveduto a specificare il recepimento delle deroghe previste dal Reg. 665/2014; ha inoltre definito gli adempimenti degli operatori e le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio e controllo.
In merito alle deroghe il Decreto stabilisce che la distanza tra confine amministrativo delle zone di montagna e stabilimento di trasformazione possa essere di 30 km per le attività di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e per la spremitura dell’olio di oliva mentre viene ridotta a 10 km per le attività di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari.
Per quanto riguarda gli obblighi degli operatori, essi sono tenuti a:

  • adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al Reg. (CE) N. 178/2002, in modo da consentire la rintracciabilità dei prodotti, delle materie prime e dei mangimi; la documentazione giustificativa deve essere resa disponibile, su richiesta, agli Organi di controllo;
  • compilare e trasmettere alla Regione, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’utilizzo dell’indicazione “prodotto di montagna”, il modello in allegato al Decreto (o così come eventualmente modificato dalla Regione competente); nel caso di avvalimento delle deroghe circa le operazioni di trasformazione il modello deve essere inoltrato per conoscenza anche al Ministero.

Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi dei produttori operanti sul proprio territorio e, semestralmente, gli eventuali aggiornamenti.
Le attività di controllo sono svolte dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dalle Regioni e Province autonome e dagli altri Organi di controllo ufficiali; le sanzioni amministrative previste sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e smi, ove applicabili.
Il Ministero ha infine previsto (ma non ancora attuato) la possibilità di istituire un logo unico nazionale per identificare tutte le produzioni che, a livello italiano, utilizzeranno l’indicazione “prodotto di montagna”.

Un’opportunità da cogliere

Il percorso legislativo per l’indicazione “prodotto di montagna” può considerarsi concluso. Si apre ora la fase in cui questo strumento previsto a livello comunitario dovrà essere sfruttato al meglio, sia dagli operatori sia dai Soggetti pubblici deputati alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, al fine di garantire un duplice vantaggio: nei confronti dei consumatori, che potranno essere certi della reale provenienza del “prodotto di montagna” esclusivamente dai territori montani, e verso i produttori, cui viene data l’opportunità di sfruttare a pieno l’immagine positiva della montagna (favorevolmente percepita dai consumatori in riferimento alle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli) per accrescere il valore aggiunto delle proprie produzioni e, più in generale, incrementare le ricadute positive sui territori montani.