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Dentro la Legge 1/2019: Qualità, una politica vincente

A cura di Daniela Scarzello, hanno collaborato Roberto Boetti, Sonia Ferro – Regione Piemonte, Direzione Agricoltura

 

Il nuovo Testo Unico sull'agricoltura si colloca in un contesto economico, sociale e internazionale ben diverso rispetto a quello in cui era stata elaborata la legge 63/78, uno scenario in cui le imprese agricole si confrontano con un mercato altamente competitivo, globalizzato, con crescente volatilità dei prezzi, dove la creazione di valore aggiunto per l’impresa diventa non solo un elemento prioritario ma anche di sopravvivenza e la distribuzione del reddito vede le aziende agricole in sofferenza.

Tali criticità si possono contrastare attraverso la progressiva introduzione di strumenti per migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, creando valore aggiunto che permette di incrementare i margini di redditività e sviluppare le aree rurali attraverso il miglioramento del capitale umano, la trasmissione delle conoscenze e l’introduzione dell’innovazione, lo sviluppo del turismo e della multifunzionalità.

Il testo legislativo dedica alla tematica della qualità il capo I, dall’art. 32 al 35, in cui disciplina la promozione della produzione, della commercializzazione e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all’alimentazione umana, nonché la valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte, attraverso l’attivazione di misure di sostegno nonché con il riconoscimento, l’indirizzo ed il coordinamento delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari e dei distretti del cibo.

Si conferma, all’art. 33, l’istituzione del Sistema di Qualità delle produzioni agroalimentari, definito “Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte”. I soggetti associati dei produttori delle filiere agroalimentari potranno proporre l’approvazione di disciplinari di produzione. L’articolo detta i principi a cui tali disciplinari devono adeguarsi anche con riferimento alla normativa europea (garantire il libero accesso a tutti i produttori, trasparenza, ecc.), nonché gli ambiti di delegificazione che riguardano, tra gli altri, i contenuti dei disciplinari, il logo identificativo del Sistema, le modalità di adesione.

Dato un mercato sempre più globalizzato, si è ritenuto di fondamentale importanza avere, con l’articolo 4, strumenti di lobbing con l’Unione europea attraverso la partecipazione a organismi internazionali per promuovere e difendere gli interessi comuni delle Regioni in Europa e nel mondo, sviluppare il dialogo, la concertazione, lo studio e l’azione comune tra le Regioni Europee, rafforzare la rappresentanza per facilitarne la partecipazione alla definizione delle linee di politica agricola comune.

Un futuro per le Enoteche

Con la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 si era stata promossa la costituzione delle Enoteche regionali e delle Botteghe del vino, come soggetti costituiti prevalentemente da Enti pubblici, senza fini di lucro, che svolgono attività di valorizzazione del sistema delle DOC e DOCG e di tutela della vitivinicoltura e dei territori.

La situazione economico e istituzionale degli ultimi anni, caratterizzata dalla progressiva riduzione dei contributi pubblici, ha causato consistenti difficoltà nella gestione economica di tali soggetti, che si sono ritrovati ad operare in condizioni di mercato senza avere strumenti adeguati né un legame operativo con la parte produttiva ed imprenditoriale del territorio.

Si è ritenuto, quindi, di introdurre l’articolo 34 dellla nuova legge, abrogando parte della precedente legge regionale: la norma tende a favorire la partecipazione effettiva nelle enoteche regionali dei produttori del territorio per rispondere alle reali esigenze dell’economia, e, nel contempo, conservare la valenza istituzionale delle enoteche relativa alla valorizzazione del sistema delle DOC e DOCG, delle tradizioni, cultura, paesaggio, enogastronomia e turismo rurale.

La previsione normativa è, quindi, volta a favorire un percorso di riqualificazione interna delle enoteche regionali finalizzata al raggiungimento di un equilibrio economico finanziario e di una redditività soddisfacente; una riqualificazione che deve però conservare il ruolo di riferimento aggregativo svolto dalle enoteche, nel contesto spesso frammentato del nostro tessuto produttivo caratterizzato da micro/piccole imprese, e di valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità e del territorio di riferimento.

Viene, inoltre, mantenuto il percorso di riconoscimento delle Botteghe del vino o Cantine comunali come strumenti di valorizzazione delle DOC/DOCG del territorio di riferimento, ed, ai sensi della normativa statale, delle Strade del vino e dei prodotti agroalimentari. Attualmente si contano 14 enoteche, 34 tra Botteghe e Cantine comunali e 6 Strade del vino.

I distretti del cibo

Con l’introduzione dell’art. 35 è stato rivisto il quadro normativo per il riconoscimento ed il funzionamento dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, per valorizzare le produzioni agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte e coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.

Le politiche di distretto sono state introdotte per la prima volta nella Regione Piemonte nel 1999, con l’istituzione del distretto Langhe, Roero e Monferrato ed il distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi, entrambi a vocazione vitivinicola. Successivamente sono stati riconosciuti il distretto floricolo del lago Maggiore, il distretto agroalimentare di qualità del settore orticolo ed il distretto del riso del Piemonte. La legge regionale di settore previgente (n. 29/2008), oltre a fissare norme per il riconoscimento dei distretti, ne ha valorizzato il ruolo sia come soggetti di promozione, sia quali attori della programmazione regionale.

Ora, nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa, anche alla luce della recente innovazione introdotta a livello nazionale in materia di distretti del cibo con la legge finanziaria per l’anno 2018, si è provveduto a delegificare le norme per la costituzione ed il riconoscimento dei nuovi distretti del cibo, che saranno contenute in un regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Testo Unico. La legge n. 29/2008 continuerà comunque a trovare applicazione fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, mentre i distretti rurali ed agroalimentari di qualità già riconosciuti sono confermati.

Tracciabilità e rintracciabilità

Il testo normativo proposto promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa europea e statale anche attraverso l’incentivazione di sistemi di tracciabilità nella prospettiva di assicurare adeguati livelli di sicurezza alimentare per i consumatori, strumenti di protezione per i produttori dalle contraffazioni e il rispetto della lealtà e della trasparenza nelle transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

In tale contesto si inserisce l’art. 41 che promuove un servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso una piattaforma informatica multifunzionale open source che permetterà l’accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all’origine, alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli ed agroalimentari. L’adesione alla piattaforma informatica multifunzionale da parte degli aderenti alla filiera agroalimentare sarà libera e su base volontaria.

 

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